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D.Lvo 06/02/2007 n. 521. Il soggetto che cede, a qualsiasi titolo, la detenzione di una sorgente ad altro soggetto nel territorio dello Stato italiano è tenuto ad accertarsi che quest'ultimo sia munito di un provvedimento autorizzativo, adeguato al tipo di radionuclide ed all'attività della sorgente, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1; a tale scopo il cessionario è tenuto a consegnare al cedente copia di tale provvedimento. 2. Il cedente è tenuto a trasferire al cessionario, conservandone copia per almeno cinque anni: a) gli accordi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d); b) la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b); c) il libretto di sorgente di cui all'articolo 7. 3. Gli spostamenti di sorgenti mobili per lo svolgimento di attività di servizio di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 230 del 1995, non sono considerati trasferimenti. 4. Ai trasferimenti di sorgenti tra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea si applica il regolamento Euratom n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993. Art. 5 - Esportazioni ed importazioni di sorgenti con Stati non appartenenti al l'Unione europea 1. Il soggetto che intende effettuare un'operazione di esportazione di una sorgente avente attività uguale o superiore a quella indicata per la Categoria 2 di cui all'allegato II, trasferendo la detenzione della stessa sorgente a soggetto stabilito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, deve ottenere una preventiva autorizzazione per ciascuna operazione da compiere rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT. 2. Unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 l'esportatore fornisce le seguenti informazioni: a) estremi di identificazione del soggetto cessionario; b) copia del contratto di trasferimento a qualsiasi titolo della sorgente; c) Stato di destinazione, ubicazione ed indirizzo del soggetto cessionario; d) radionuclide ed attività della sorgente nonchè i dati di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b); e) uso cui il ricevente intende adibire la sorgente; f) copia del provvedimento, in corso di validità, rilasciato dall'Autorità competente dello Stato di destinazione, che abilita il cessionario a ricevere la sorgente; g) dichiarazione del cessionario indicante che lo Stato di destinazione si è conformato al «Code of conduct on the safety and security of radioactive sources», allegato alla INFCIRC/663 del 29 dicembre 2005 dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, (AIEA), vidimata dalla competente Autorità dello Stato ricevente; h) estremi del provvedimento o dei provvedimenti autorizzativi rilasciati all'esportatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero copia del provvedimento autorizzativo nel caso in cui è stato rilasciato da soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo economico. 3. Nel caso di un'operazione di esportazione relativa a una sorgente di attività uguale o superiore alla Categoria 1 di cui all'allegato II, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il preventivo consenso dell'Autorità competente dello Stato di destinazione all'effettuazione dell'operazione stessa. 4. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avuto riguardo agli elementi di valutazione di cui alla «Guidance on import and export of radioactive sources», allegata alla INFCIRC/663 del 29 dicembre 2005 dell'AIEA, su parere favorevole del Ministero degli affari esteri, può rilasciare l'autorizzazione all'esportazione della sorgente, di Categoria 1 o di Categoria 2 di cui all'allegato II, e ne trasmette copia all'APAT. 5. L'esportatore autorizzato ai sensi del comma 4 ad effettuare l'operazione di esportazione della sorgente comunica preventivamente alle competenti Autorità dello Stato ricevente: a) estremi di identificazione dell'esportatore della sorgente e del detentore cessionario (detentore cessionario uniformare) b) data e luogo previsti per il transito della sorgente attraverso i valichi doganali; c) numero, tipo ed attività delle sorgenti, di cui all'allegato II, oggetto dell'operazione di esportazione; d) copia dell'autorizzazione all'operazione di esportazione, di cui al comma 4. 6. L'esportatore comunica preventivamente al Ministero dello sviluppo economico, all'APAT e alla regione territorialmente interessata al transito attraverso i valichi doganali gli elementi di cui al comma 5, lettera b). 7. Il soggetto che intende effettuare un'operazione di importazione di una sorgente avente attività uguale o superiore a quella indicata per la Categoria 2 di cui all'allegato II, non appartenente all'Unione europea, deve ottenere una preventiva autorizzazione per ciascuna operazione da compiere rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'A- PAT. 8. Unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 7 l'importatore fornisce le seguenti informazioni: a) estremi del provvedimento o dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero copia del provvedimento autorizzativo nel caso in cui è stato rilasciato da soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo economico; b) radioisotopo ed attività della sorgente ed uso cui si intende adibire la sorgente medesima; c) elementi volti a documentare che: 1) la sorgente è stata prodotta da un soggetto che si è conformato alle disposizioni vigenti nello Stato nel quale è stata prodotta la sorgente; 2) le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente sono state verificate in conformità a norme di buona tecnica nazionali o internazionali, o comunque a queste ultime equivalenti sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti. 9. L'importatore di una sorgente con attività uguale o superiore a quella indicata per la Categoria 2 di cui all'allegato II che abbia ottenuto l'autorizzazione all'operazione di importazione della sorgente stessa è tenuto a fornirne copia alle competenti Autorità dello stato esportatore che ne facciano richiesta. 10. Per le esportazioni ed importazioni di sorgenti di cui al presente articolo resta ferma l'osservanza delle norme della citata legge n. 1860 del 1962 e del citato decreto legislativo n. 230 del 1995. Art. 6 -Conferimento di sorgenti dismesse ad impianti riconosciuti 1. In caso di conferimento di sorgenti dismesse ad un gestore di impianto riconosciuto questi: a) verifica la rispondenza della sorgente tra quanto dichiarato dal detentore che conferisce la sorgente e quanto effettivamente ricevuto sulla base della normativa tecnica nazionale ed europea in vigore; b) riceve la sorgente dismessa secondo le modalità definite nella normativa tecnica nazionale. 2. Il gestore di cui al comma 1 è tenuto al rispetto delle sole disposizioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 8. 3. In caso di conferimento di sorgenti dismesse all'Operatore nazionale, l'accettazione da parte di quest'ultimo comporta il trasferimento della proprietà della sorgente stessa. Art. 7 - Libretto di sorgente 1. Ogni sorgente di cui all'allegato I deve essere corredata di apposito libretto di sorgente. Il detentore custodisce il libretto di sorgente e annota i dati di cui all'allegato III, nonché: a) i risultati delle prove e delle manutenzioni periodiche effettuate sulla sorgente e sulle apparecchiature necessarie per l'utilizzo della stessa; b) gli eventi anomali ed i malfunzionamenti riscontrati relativamente alla sorgente ed alle apparecchiature di cui alla lettera a); c) i luoghi di utilizzazione. 2. Il libretto di sorgente accompagna la sorgente stessa durante tutto il suo utilizzo ed è aggiornato dal responsabile di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a). 3. In caso di trasferimento della sorgente nel territorio italiano, il libretto di sorgente è consegnato al successivo detentore, ivi compresi gli impianti riconosciuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i); il detentore sottoscrive in ogni pagina il libretto di sorgente prima del trasferimento e ne trattiene copia per almeno cinque anni. Art. 8 - Registro delle sorgenti detenute 1. Il detentore tiene un registro di tutte le sorgenti di cui ha la disponibilità, anche a titolo di pratiche comportanti l'effettuazione di commercio senza detenzione, nel quale sono riportate le informazioni, relative ad ogni sorgente, indicate nell'allegato III, integrate con il numero di catalogo IAEA, ove a sua conoscenza. Il registro può essere tenuto sotto forma di archivio informatico oppure può constare di schede di registrazione conformi all'allegato III; in entrambi i casi il registro riporta le informazioni previste nell'allegato III. 2. Il detentore deve: a) istituire il registro delle sorgenti detenute entro trenta giorni dal momento in cui ha la disponibilità della prima sorgente; b) tenere aggiornato il registro, riportando su di esso tutte le variazioni inerenti alla situazione delle sorgenti delle quali ha la disponibilità, entro trenta giorni dal momento in cui le variazioni si verificano; c) custodire con cura il registro in armadi o strutture resistenti al fuoco; d) effettuare, se il registro è tenuto sotto forma di archivio informatico, almeno due copie del registro stesso su supporti informatici diversi da quello su cui esso è memorizzato; e) in caso di variazioni, la periodicità di effettuazione delle copie di cui alla lettera d) non può comunque essere superiore a un mese; una periodicità diversa può essere stabilita nell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1. 3. Il detentore invia al Gestore del Registro nazionale delle sorgenti, di cui all'articolo 9, in formato elettronico o cartaceo, una copia del registro delle sorgenti detenute, di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'istituzione del registro stesso. 4. Il detentore invia in formato elettronico o cartaceo, al Gestore del Registro nazionale: a) entro novanta giorni la registrazione, di cui all'allegato III, relativa alla sorgente per la quale siano intervenute variazioni nel trimestre solare precedente; b) se nell'anno solare precedente non sono sopravvenute variazioni nel registro, una comunicazione scritta entro il 31 marzo di ogni anno; c) comunicazione di chiusura del registro, unitamente all'invio dello stesso, entro novanta giorni dal giorno in cui il detentore non effettua più pratiche con sorgenti; d) copie del registro o di parti di esso ogni qualvolta il Gestore del Registro nazionale ne faccia richiesta; questi può altresì chiedere al detentore chiarimenti ed ulteriori informazioni, in caso di incompletezza o insufficienza dei dati della sorgente, di cui all'allegato III, in particolare per quanto concerne i dati utili ad identificare la sorgente, o i trasferimenti della sorgente stessa, ivi compresi i soggetti che ai trasferimenti stessi siano stati interessati. 5. I detentori che inviano le informazioni di cui ai commi 3 e 4 si attengono, in particolare per quanto riguarda il formato elettronico del registro, alle modalità di invio delle informazioni stesse al Gestore del Registro nazionale, secondo quanto stabilito e reso noto dal Gestore stesso; in ogni caso devono essere presenti gli estremi che consentono di identificare il detentore e la sorgente. 6. Il detentore invia le informazioni di cui ai commi 3 e 4 anche alla regione territorialmente competente. 7. Nel libretto di sorgente di cui all'articolo 7 e nel registro di cui al presente articolo deve, in particolare, essere riportata l'attività del radionuclide alla data di fabbricazione della sorgente; ove tale attività non sia nota va riportata l'attività della sorgente al momento della prima immissione sul mercato. 8. Ogni sorgente è individuata tramite un numero di identificazione univoco, di regola apposto dal fabbricante o dal fornitore. Se tale numero di identificazione non esiste, non è noto o, comunque, non offre garanzie di univocità, il Gestore del Registro nazionale provvede a formare un numero di identificazione univoco e ne dà comunicazione al detentore, il quale è tenuto, oltre quanto previsto al comma 4, lettera a), a riportarlo sul libretto di sorgente e sul registro delle sorgenti. |
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